CHE DURATA HA?


In merito alla durata dell' Attestato di Prestazione Energetica, l' Allegato A all' art. 3 punti 16 e 17 della DGR 1275/2015, recita:

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16. La validità dell'attestato di prestazione energetica ha una durata temporale di dieci anni a partire dalla data di registrazione. L'attestato di prestazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione energetica che comporta la modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare: l'eventuale aggiornamento di un attestato di prestazione energetica non incide sulla sua validità temporale.

17. La validità dell'attestato di prestazione energetica è subordinata al rispetto delle disposizioni e delle scadenze relative alle operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, previste dalla normativa vigente, comprese le eventuali prescrizioni di adeguamento. Nel caso di mancato rispetto di tali condizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini i libretti di impianto di cui alla DGR 1578/2014 sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

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